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Ordinanza — n. 21255/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against prison sentence increase as recidivism aggravation is legally valid.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21255/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a sentence increase based on recidivism, arguing the new penalty was lower than the original due to prior reductions. The court rejected this, noting the increased sentence was legally compatible with the recidivism aggravation despite mathematical adjustments.

Regesto Legislator

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Art. 336 cod. pen.; Art. 444 cod. pen.: The court finds that a sentence increase for recidivism is legally valid even if the final term appears lower than the original due to prior reductions, and dismisses appeals based on such mathematical discrepancies.

Parole chiave

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recidivism aggravation prison sentence increase Italian Criminal Code penal reduction inadmissible appeal Corte di Cassazione procedural dismissal recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 336 cod. pen.
Art. 444 cod. pen.
art. 444 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AZAOUI NABIL nato il 19/12/1991 avverso la sentenza del 07/09/2023 del TRIBUNALE di PRATOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 550/24 AZAOUI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art.336 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il ricorrente, con l'unico motivo di ricorso con cui lamenta l'illegalità della pena, avanza censure manifestamente infondate essendo l'aumento effettuato compatibile, dal momento che la pena precedente di mesi due e giorni venti di reclusione cui si riferisce il difensore è all'esito della riduzione, così come la pena in aumento che è stata, all'esito della diminuzione ex art. 444 cod. pen., di mesi due, pertanto inferiore a quella originaria (e ciò a tacer del fatto che la recidiva sarebbe stata più grave, atteso che sotto altro nome, il ricorrente aveva riportato una ulteriore condanna);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il