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Ordinanza — n. 21254/2024 — snpen Generato dall'IA

Civil appeal dismissed as inadmissible because civil party's claims were already rejected at second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21254/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the civil party's appeal inadmissible, ordering the payment of procedural costs and a fine. The civil party, Santamaria, challenged the appellate court's acquittal of Latronico on charges of abuse of confidence, arguing the crime's elements were not met. The court rejected these arguments as manifestly unfounded, noting they merely repeated grievances already dismissed at the second instance and that the executed debtor was absent.

Regesto Legislator

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Art. 388 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: The Court of Cassazione holds that an appeal by the civil party is inadmissible if the grievances are manifestly unfounded and merely repeat arguments already rejected by the court of second instance without logical flaws.

Parole chiave

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abuse of confidence civil party appeal inadmissible appeal repeated grievances acquittal of defendant esecuzione forzata reato di coazione carcerazione cautelativa

Disposizioni normative citate

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Art. 388 cod. pen.
532/24 SANTAMARIA (PARTE CIVILE) OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (assoluzione dell'imputata Latronico dal reato di cui all'art. 388 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso della parte civile nonché la memoria depositata in data 30 aprile 2024;
Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.
art. 388 cod. pen
532/24 SANTAMARIA (PARTE CIVILE) OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (assoluzione dell'imputata Latronico dal reato di cui all'art. 388 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso della parte civile nonché la memoria depositata in data 30 aprile 2024;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile SANTAMARIA FRANCESCO nato a TURSI il 31/05/1.961 nel procedimento a carico di: LATRONICO ANTONIETTA nato a ROCCA IMPERIALE il 17/12/1965 avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 532/24 SANTAMARIA (PARTE CIVILE) OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (assoluzione dell'imputata Latronico dal reato di cui all'art. 388 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso della parte civile nonché la memoria depositata in data 30 aprile 2024;

Vista altresì la memoria depositata in data 24 aprile 2024 nell'interesse della imputata Latronico con la quale la difesa insiste per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; Ritenuto che le pur articolate doglianze dedotte nel ricorso (e ribadite con la citata memoria)- attinenti alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato - sono manifestamente infondate e ripropongono le censure già avanzate in sede di appello cui la Corte territoriale ha fornito risposta adeguata e immune da fratture logiche (v. in particolare pag. 6), dovendosi peraltro rilevare che il debitore esecutato non era presente;

Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec