Italian Supreme Court dismisses appeal as it improperly re-evaluates evidence and facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Vito Rondinone inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Rondinone challenged the lower court's conviction for the crime of false testimony, arguing for a different factual reconstruction. The court rejected this, stating the appeal attempted an impermissible re-reading of evidence rather than addressing the appellate court's valid global assessment of the facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 5 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it seeks to re-evaluate evidence or propose an alternative factual reconstruction without engaging with the proven elements and the appellate court's reasoned merit assessment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RONDINONE VITO nato a LODI il 09/01/1974 avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 525/24 RONDINONE OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.336 cod. pen. ed altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure contenute nell'unico motivo di ricorso risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello - che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio - con puntuale e logico apparato argomentativo, che non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità (v. in particolare pag. 4-5);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i