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Ordinanza — n. 21251/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as it improperly re-evaluates evidence and facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21251/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Vito Rondinone inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Rondinone challenged the lower court's conviction for the crime of false testimony, arguing for a different factual reconstruction. The court rejected this, stating the appeal attempted an impermissible re-reading of evidence rather than addressing the appellate court's valid global assessment of the facts.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 5 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it seeks to re-evaluate evidence or propose an alternative factual reconstruction without engaging with the proven elements and the appellate court's reasoned merit assessment.

Parole chiave

Generato dall'IA
false testimony conviction inadmissible appeal re-evaluation of evidence appellate review limits Cassa delle ammende revisione della sentenza penale motivi di cassazione reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 5 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RONDINONE VITO nato a LODI il 09/01/1974 avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 525/24 RONDINONE OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.336 cod. pen. ed altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure contenute nell'unico motivo di ricorso risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello - che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio - con puntuale e logico apparato argomentativo, che non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità (v. in particolare pag. 4-5);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i