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Ordinanza — n. 21250/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed de plano for generic grounds outside statutory admissibility requirements under Italian Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21250/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible de plano due to its generic nature and failure to meet specific admissibility criteria. The appellant, Panessa Alessandro, challenged a Taranto court sentence for a crime under Article 385 of the Penal Code, alleging a lack of examination of acquittal grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this argument, ruling that the appeal was not substantively meritorious and did not fall within the exceptions permitted by Article 448, paragraph 2-bis, of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 444, 448, 610 c.p.p.; A criminal appeal declared de plano inadmissible when it is generic and does not fall within the specific exceptions provided by law for admissibility.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility de plano dismissal generic appeal grounds Code of Criminal Procedure acquittal grounds examination esame di cassazione remissione della pena abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
519/24 PANESSA OSSERVA Ritenuto che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod.
Art. 129 c.p.p.
pen., gli ha applicato su richiesta la pena di mesi 8 di reclusione; che il ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine al mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
pen.; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 385 c.p.
pen., in relazione al reato di cui all'art. 385 cod.
art. 444 cod. proc. pen
519/24 PANESSA OSSERVA Ritenuto che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art.
art. 385 cod. pen
pen., in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen., gli ha applicato su richiesta la pena di mesi 8 di reclusione; che il ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine al mancato esame delle cause di proscioglimento ex art.
art. 129 cod. proc. pen
pen., gli ha applicato su richiesta la pena di mesi 8 di reclusione; che il ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine al mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANESSA ALESSANDRO nato a GROTTAGLIE il 09/09/1993 avverso la sentenza del 10/10/2023 del TRIBUNALE di TARANTOto a v_skist5a1TE pari) udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 519/24 PANESSA OSSERVA Ritenuto che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen., gli ha applicato su richiesta la pena di mesi 8 di reclusione; che il ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine al mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/