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Ordinanza — n. 21249/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for being repetitive, infounded, and aspecific regarding criminal conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21249/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Alberto Casonato inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged a lower court conviction for the crime specified in Article 385 of the Penal Code, arguing for non-punishability under Article 131-bis and requesting generic mitigating circumstances. The court rejected these claims as they were merely repetitive of arguments already thoroughly examined and dismissed by the appellate court, or as they lacked specific logical coherence in the third ground of appeal.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; The appeal is inadmissible when the grounds are merely repetitive of arguments already decided by the lower court, manifestly infounded due to lack of new evidence, or aspecific because they fail to logically confront the contested decision.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetitive arguments dismissal generic mitigating circumstances non-punishability article 131-bis aspecific appeal grounds penal code article 385 court costs award recidiva

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
498/24 Casonato OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di impugnazione, avente ad oggetto l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art.
Art. 131-bis cod. pen.
pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di impugnazione, avente ad oggetto l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
art. 385 cod. pen
498/24 Casonato OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di impugnazione, avente ad oggetto l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art.
art. 131-bis cod. pen
pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di impugnazione, avente ad oggetto l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASONATO ALBERTO nato a SAN DANIELE DEL FRIULI il 18/04/1990 avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 498/24 Casonato OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di impugnazione, avente ad oggetto l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;

Ritenuto che anche la seconda doglianza relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche - e di conseguenza all'eccessività del trattamento sanzionatorio - è manifestamente infondata in quanto la omessa esplicita motivazione sul punto fonda le sue ragioni nel motivo di appello, che era basato sulle stesse argomentazioni per la quali si invocava la tenuità del fatto, cui la Corte ha fornito complessiva risposta; Ritenuto che il terzo motivo di ricorso - relativo alla mancata disapplicazione della recidiva - è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (pag. 3-4);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso