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Ordinanza — n. 21246/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as mere complaints lack specificity and contradict merit court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21246/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Mohamed Hanzouti inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for a specific crime, arguing against the court's factual findings and the lack of generic mitigating circumstances. The court rejected these arguments because they constituted mere complaints without specific exposure of the criteria used by the lower court, violating the requirements for admissibility in a court of jurisdiction.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court must be specific; mere complaints or requests for alternative evaluation of facts without precise exposure of the merit court's criteria are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Criminal Procedure Court of Jurisdiction Inadmissible Appeal Specificity Requirement Mere Complaints Merit Court Reasoning Generic Mitigating Circumstances attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
art. 341-bis cod. pen
457-24 HANzoun OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HANZOUTI MOHAMED (CUI 0536SMW) nato il 12/12/1980 avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; • N. 457-24 HANzoun OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure di cui al primo motivo dedotto nel ricorso - attinente alla ritenuta responsabilità per il reato contestato - non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto ed incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa della vicenda, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità (v. pag. 4);

Ritenuto infine che anche la residua doglianza relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche - e di conseguenza all'eccessività del trattamento sanzionatorio - è priva di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag. 4-5); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci