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Ordinanza — n. 21245/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as generic and lacking specific argumentation against conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21245/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by Rocco and Maggiore inadmissible, ordering them to pay legal costs. The court found the arguments generic, merely reproducing criticisms already rejected by the lower court without new substantive analysis. Consequently, the appeals were dismissed because they failed to meet the threshold for specific legal scrutiny required by the appellate procedure.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: Appeals must contain specific arguments scrutinizing the lower court's reasoning; generic reproductions of previously rejected criticisms render them inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeals generic arguments criminal conviction lack of specificity legal costs Cassazione procedural dismissal contravvenzione alla circolazione

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
451/24 Croce + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
Ritenuto, quanto al ricorso dell'imputato Croce, che il primo motivo di impugnazione, avente ad oggetto l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
art. 337 cod. pen
451/24 Croce + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod.
art. 131-bis cod. pen
Ritenuto, quanto al ricorso dell'imputato Croce, che il primo motivo di impugnazione, avente ad oggetto l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CROCE ROCCO nato a PALERMO il 12/06/1979 MAGGIORE FRANCESCO nato a PALERMO il 29/03/1984 avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 451/24 Croce + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso dei due ricorrenti; Ritenuto, quanto all'imputato Maggiore, che le doglianze con cui (nell'unico motivo di ricorso) si censura l'affermazione di responsabilità per il reato contestato sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo (cfr. p. 2-4 del provvedimento impugnato);

Ritenuto, quanto al ricorso dell'imputato Croce, che il primo motivo di impugnazione, avente ad oggetto l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, là dove si dà atto della gravità del fatto, sostanziatosi in una fuga pericolosa, con tentativo di investimento dei militari, a bordo di un ciclomotore, alla cui guida stava Croce, privo del titolo di guida e gravato da un precedente specifico nel biennio precedente (v. sentenza primo grado);

Ritenuto infine che anche la residua doglianza di Croce relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla negata disapplicazione della recidiva - e di conseguenza all'eccessività del trattamento sanzionatorio - è priva di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag. 5); Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d