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Ordinanza — n. 21242/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against conviction for assault, citing lack of new evidence and procedural issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21242/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Salvatore Crimi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellate court had already rejected the claim of exemption under Article 393-bis of the Penal Code, noting the defendant could not specify the illegal acts of the officials who identified him during a pandemic crisis. Furthermore, the court found the injuries to be intentional rather than negligent and noted no positive evidence supported generic mitigating circumstances given the defendant's violent and threatening conduct. Consequently, the court upheld the original conviction and dismissed the procedural objections raised by the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 393-bis c.p.; Art. 600 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the lower court has already correctly addressed the alleged exemption from criminal liability and the nature of the offense, and the appellant fails to provide new positive evidence or substantiate procedural grounds.

Parole chiave

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inadmissible appeal Article 393-bis intentional injury procedural exhaustion Cassa delle ammende reati contro la pubblica autorità agente di polizia reati violenti

Disposizioni normative citate

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Art. 393-bis c.p.
Art. 600 c.p.p.
art. 393-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRIMI SALVATORE nato a CALCINATE il 09/04/2002 avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Crimi Salvatore; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi sono riproduttivi di identiche questioni confutate dalla Corte di appello con corretti riferimenti in fatto e diritto che ha: escluso l'ipotizzata esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen., rilevando, tra l'altro, come neppure il ricorrente fosse stato in grado di enunciare in cosa fosse consistita l'attività illegittima dei pubblici ufficiali che invece erano intervenuti per indentificare il Crimi in ragione delle violazione della normativa vigente in piena crisi pandemica; rilevato la natura dolosa delle lesioni, osservando corre l'azione violenta posta in essere all'atto dell'intervento delle forze di polizia escludesse che le stesse potessero avere natura colposa; che nessun elemento positivo- neppure allegato dalla difesa - potesse essere valorizzato per il riconoscimento delle attenuanti generiche, tenuto conto della valorizzata condotta gratuitamente violenta e minacciosa assunta in occasione del controllo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il