Cassation court dismisses appeal regarding non-prosecution plea due to lack of connection to prior intent intensity analysis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for the application of a non-prosecution plea based on recidivism, but the court found this argument did not address the specific issue of criminal intent intensity previously analyzed by the appellate court. Consequently, the court rejected the appeal as it failed to engage with the substantive legal reasoning required by the lower judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal challenging the non-application of a non-prosecution plea must directly address the specific legal grounds of the lower court's decision; arguments unrelated to the intensity of criminal intent or recidivism effects are inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ROSA FRANCESCO nato a ROMA il 11/09/1977 avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 410/24 De Rosa OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso attinente alla negata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. non si confronta con il riferimento implicito fatto dalla Corte con riguardo all'intensità del dolo per effetto della maggior capacità criminale dovuta alla recidiva (v. pag. 2);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/0