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Ordinanza — n. 21240/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as it merely repeats arguments already rejected by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21240/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The sole ground of appeal concerned the refusal to apply the non-prosecution cause under Article 131-bis of the Penal Code. The court ruled that this argument was a mere reproduction of points already thoroughly examined and rejected with correct legal reasoning by the Court of Appeal of Palermo.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 385 cod. pen.: An appeal that merely reproduces arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance lacks the requisite novelty and must be declared inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal non-prosecution cause Article 131-bis repetitive arguments Court of Cassation risarcimento dei danni da incidente stradale infrazioni alle norme della circolazione lesioni conseguenti

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, attinente alla negata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
Art. 385 cod. pen.
409/24 Manto OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, attinente alla negata applicazione della causa di non punibilità ex art.
art. 385 cod. pen
409/24 Manto OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, attinente alla negata applicazione della causa di non punibilità ex art.
art. 131-bis cod. pen
pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, attinente alla negata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANTO SALVATORE nato a PALERMO il 18/11/1998 avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 409/24 Manto OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, attinente alla negata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (v. pag. 2); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/