Criminal appeal dismissed for generic intent sufficiency and repetitive arguments regarding non-punishment cause.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Porretto Antonino inadmissible regarding a conviction for violating restrictive state orders. The appellant argued for specific psychological elements and a cause of non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code, but the court found these arguments infondate or merely repetitive. The court ruled that generic intent is sufficient for the crime and that the lower court already properly addressed the non-punishment claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 c.p.; Art. 131-bis c.p.: The crime of violating restrictive orders requires only generic intent, and appeals claiming specific psychological elements or reiterating previously rejected non-punishment causes are inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PORRETTO ANTONINO nato a PALERMO il 28/05/1986 avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 402/24 Porretto OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nel primo motivo di ricorso - attinenti alla sussistenza dell'elemento psicologico - sono manifestamente infondate, in quanto per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.
è sufficiente il dolo generico che risulta integrato dalla consapevolezza di trovarsi nello stato restrittivo e dalla volontà di trasgredire le prescrizioni imposte da tale stato; Ritenuto che il secondo motivo di impugnazione, avente ad oggetto l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (v. pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma cli euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il