Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and res judicata issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Francesco Lo Iacono inadmissible. The appellant challenged a second-instance conviction for theft, arguing for non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code and requesting generic mitigating circumstances. The court rejected these claims because the first ground merely repeated previously analyzed points, while the second lacked specificity regarding the sentencing criteria used by the lower court. Furthermore, the court noted that generic mitigating factors cannot be applied when a prior final judgment already addressed the offender's conduct, citing the principle of res judicata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 60 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces already decided points, lacks specific arguments regarding sentencing criteria, or attempts to apply generic mitigating circumstances to conduct already covered by a final judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO IACONO FRANCESCO nato a PALERMO il 04/03/1968 avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 398/24 Lo Iacono OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di impugnazione, avente ad oggetto l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;
Ritenuto che anche la doglianza relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche — e di conseguenza all'eccessività del trattamento sanzionatorio — è priva di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag. 2-3); Ritenuto quanto al terzo motivo di ricorso, attinente il trattamento sanzionatorio, che la Corte ha adeguatamente argomentato circa la dosimetria della pena, anche con riguardo al (modesto) aumento per la continuazione, dovendosi peraltro ricordare che l'accertamento del vincolo della continuazione tra il reato giudicato ed altro precedente per il quale è intervenuta condanna con sentenza irrevocabile richiede al giudice la sola applicazione dell'aumento dovuto per la continuazione, mentre non possono essere applicate le circostanze attenuanti generiche, il cui riconoscimento richiede l'esame dell'intera condotta antigiuridica del reo, ivi inclusa quella già considerata dal precedente giudicato, ostandovi la res iudicata (Sez. 3, Sentenza n. 897 del 29/11/2011, Myderizi, Rv. 251907);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de