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Ordinanza — n. 21233/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specific arguments regarding necessity and non-punishment grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21233/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for necessity under Article 54 and non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code, but the court found these complaints generic and lacking specific engagement with the lower court's reasoning. Consequently, the court ruled that the arguments were merely repetitive of the appellate judgment without addressing the specific criteria used by the trial judges.

Regesto Legislator

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Art. 54 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: Appeals must contain specific arguments contrasting with the lower court's reasoning; generic assertions of legal grounds without factual engagement result in inadmissibility.

Parole chiave

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inadmissible appeal state of necessity non-punishment grounds lack of specificity penal code provisions legittima difesa minaccia non comprovata difesa obbligatoria

Disposizioni normative citate

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Art. 54 cod. pen.
pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nel primo motivo di ricorso - attinenti all'omessa valutazione dello stato di necessità ex art. 54 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
Ritenuto che il secondo motivo di impugnazione, avente ad oggetto l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
art. 385 cod. pen
393/24 Baffoun OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nel primo motivo di ricorso - attinenti all'omessa valutazione dello stato di necessità ex art.
art. 54 cod. pen
pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nel primo motivo di ricorso - attinenti all'omessa valutazione dello stato di necessità ex art. 54 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
Ritenuto che il secondo motivo di impugnazione, avente ad oggetto l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAFFOUN LUCIO ADRIANO nato a EMMENDINGEN( GERMANIA) il 13/08/1996 avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 393/24 Baffoun OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nel primo motivo di ricorso - attinenti all'omessa valutazione dello stato di necessità ex art. 54 cod. pen. -, oltre c:he formulate in termini assolutamente generici, sono meramente propositive di censure svolte nell'atto di appello, né si confrontano con le valutazioni effettuate dalla Corte, all'esito di esame sviluppato con argomentazioni lineari e conformi alla giurisprudenza di legittimità, là dove ha rappresentato che la difesa aveva semplicemente asserito l'esistenza di una "non meglio specificata" causa di necessità;

Ritenuto che il secondo motivo di impugnazione, avente ad oggetto l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Ritenuto infine che anche la residua doglianza relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche — e di conseguenza all'eccessività del trattamento sanzionatorio — è priva di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag. 3);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma cli euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec