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Ordinanza — n. 21232/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against sentencing for attempted murder, ruling the lower court's penalty calculation was adequate.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21232/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Sammartino inadmissible regarding the sentencing for attempted murder. The appellant argued against the penalty dosage applied by the Court of Appeal of Palermo, but the higher court found the lower court's reasoning sufficiently substantiated. Consequently, the appeal was rejected, and Sammartino was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 341-bis cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: An appeal challenging the dosage of a penalty for attempted murder is inadmissible if the lower court's reasoning on the penalty calculation is adequately substantiated.

Parole chiave

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attempted murder sentencing dosage inadmissible appeal Cassation procedure procedural costs reati contro la pubblica autorità pubblici ufficiali oltraggio alla corte

Disposizioni normative citate

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Art. 341-bis cod. pen.
391/24 SAMMARTINO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 341-bis cod.
Art. 600 c.p.p.
art. 341-bis cod. pen
391/24 SAMMARTINO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 341-bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAMMARTINO CARLO nato a PALERMO il 23/12/1991 avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 391/24 SAMMARTINO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 341-bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto quanto all'unico motivo di ricorso, attinente il trattamento sanzionatorio, che la Corte ha adeguatamente argomentato circa la dosimetria della pena; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/0