Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally signed the petition instead of a qualified lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal personally filed by Giancarlo Del Pozzo inadmissible de plano. The defendant argued for a retrial regarding his sentence for escape, but the court found the petition lacked a required signature by a qualified defense attorney. Consequently, the appeal was rejected immediately, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen.; Art. 613, cod. proc. pen.: An appeal in criminal proceedings is inadmissible if signed personally by the accused instead of a lawyer enrolled in the special register of the Court of Cassation.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL POZZO GIANCARLO nato a NAPOLI il 16/05/1975 avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato-avvistrat~i; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Del Pozzo Giancarlo ricorre personalmente avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli che, in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli, riconosciuto il vincolo della continuazione, ha rideterminato la pena in complessivi mesi dieci di reclusione in ordine ai delitti di evasione.
2. Il ricorso, con cui si censurano vizi di motivazione della decisione impugnata quanto alla mancata assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen., deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto personalmente dall'imputato.
3. Ai sensi che, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione; il ricorso proposto, sottoscritto personalmente dall'imputato, è pertanto inammissibile ex art. 610, comma 5 -bis, primo periodo, cod. proc. pen..
4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il