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Ordinanza — n. 21230/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific factual and legal arguments against the lower court's sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21230/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's grievances were deemed totally generic, consisting merely of general assertions without engaging with the specific merit assessments made by the Court of Appeal. Consequently, the court rejected the request because the arguments failed to provide the necessary factual data or legal reasoning to challenge the conviction for evasion.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grievances are totally generic, limited to mere assertions, and fail to engage with the specific merit assessments of the lower court with adequate argumentation and specific factual or legal grounds.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grievances merit assessment procedural costs criminal evasion Cassation appeal specific arguments motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNO GIUSEPPE nato a PALERMO il 24/01/1990 avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 384/24 BRUNO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato contestato nonché il trattamento sanzionatorio sono totalmente generiche, limitandosi a mere enunciazioni e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, né coniugandosi alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il