Italian Court dismisses appeal as generic complaints fail to rebut appellate court's factual findings on criminal liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's grievances were deemed generic and merely repetitive of arguments already rejected by the Court of Appeal, lacking substantive engagement with the appellate court's detailed reasoning. Consequently, the court upheld the lower court's finding of criminal liability based on the established facts and rejected the defense of legitimate reaction to police acts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: Appeals must provide specific, reasoned arguments against the appellate court's factual and legal assessments; generic complaints that merely reproduce prior rejections without engaging with the scrutinized reasoning are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STERI ALESSIO nato a PALERMO il 31/05/1997 avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 378/24 Steri OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato contestato sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, dal momento che la sentenza sottolinea la presenza dei presupposti richiesti dalla norma incriminatrice e, per contro, l'insussistenza della tesi difensiva secondo cui la condotta sarebbe scriminata dalla reazione legittima ad atti arbitrari posti in essere dagli agenti di polizia giudiziaria;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1