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Ordinanza — n. 21228/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic complaints fail to rebut appellate court's factual findings on criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21228/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's grievances were deemed generic and merely repetitive of arguments already rejected by the Court of Appeal, lacking substantive engagement with the appellate court's detailed reasoning. Consequently, the court upheld the lower court's finding of criminal liability based on the established facts and rejected the defense of legitimate reaction to police acts.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: Appeals must provide specific, reasoned arguments against the appellate court's factual and legal assessments; generic complaints that merely reproduce prior rejections without engaging with the scrutinized reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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criminal liability legitimate reaction defense inadmissible appeal generic complaints Court of Cassazione procedural costs criminal procedure reati contro la pubblica autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
378/24 Steri OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 337 cod.
Art. 366 c.p.p.
art. 337 cod. pen
378/24 Steri OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 337 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STERI ALESSIO nato a PALERMO il 31/05/1997 avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 378/24 Steri OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato contestato sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, dal momento che la sentenza sottolinea la presenza dei presupposti richiesti dalla norma incriminatrice e, per contro, l'insussistenza della tesi difensiva secondo cui la condotta sarebbe scriminata dalla reazione legittima ad atti arbitrari posti in essere dagli agenti di polizia giudiziaria;

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1