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Ordinanza — n. 21227/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for resisting police, citing lack of specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21227/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for resisting police officers, arguing regarding psychological elements, non-punishability, and sentencing excessiveness. The court rejected these claims because the crime requires only general intent, the non-punishability argument was already dismissed, and the remaining complaints lacked the specific factual comparison required by law.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 385, comma 4 cod. pen.; Art. 609 cod. proc. pen.: Appeals against criminal judgments must be specific; general complaints about sentencing or lack of specific statutory mitigating factors are inadmissible if the lower court's reasoning is already clear and the legal grounds for the appeal are not permitted in the appellate stage.

Parole chiave

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resisting police officers general intent crime inadmissible appeal lack of specificity statutory mitigating factors appellate procedure court costs and fine aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
376/24 Viviani OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
è sufficiente il dolo generico che risulta integrato dalla consapevolezza di trovarsi nello stato restrittivo e dalla volontà di trasgredire le prescrizioni imposte da tale stato; che il secondo motivo di impugnazione, avente ad oggetto l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
Art. 385, comma 4 cod. pen.
376/24 Viviani OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod.
Art. 609 cod. proc. pen.
art. 385 cod. pen
376/24 Viviani OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod.
art. 131-bis cod. pen
è sufficiente il dolo generico che risulta integrato dalla consapevolezza di trovarsi nello stato restrittivo e dalla volontà di trasgredire le prescrizioni imposte da tale stato; che il secondo motivo di impugnazione, avente ad oggetto l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIVIANI CLAUDIO nato a ERICE il 31/01/1973 avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 376/24 Viviani OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto: che le doglianze contenute nel primo motivo di ricorso - attinenti alla sussistenza dell'elemento psicologico - sono manifestamente infondate, in quanto per il reato di cui all'art.385 cod. pen.

è sufficiente il dolo generico che risulta integrato dalla consapevolezza di trovarsi nello stato restrittivo e dalla volontà di trasgredire le prescrizioni imposte da tale stato; che il secondo motivo di impugnazione, avente ad oggetto l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenl:i giuridici dal giudice di merito; che anche la doglianza relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche - e di conseguenza all'eccessività del trattamento sanzionatorio - è priva di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag. 3); che il quarto motivo dedotto nel ricorso, relativo all'attenuante di cui all'art. 385, comma quarto, cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, avendone la Corte negato il riconoscimento con argomentazioni sorrette da motivazione congrua e da adeguato esame delle deduzioni difensive; che l'ultimo motivo di ricorso relativo alla mancata disapplicazione della recidiva -e di conseguenza all'eccessività del trattamento sanzionatorio- è privo di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag. 4);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così