Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to raise recidivism argument at second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant challenged a conviction for public insult, arguing the lower court failed to recognize a specific cause of non-punishment and misapplied recidivism rules. The court rejected these claims, noting that the first ground constituted mere factual complaints rather than legal arguments, the second was already properly addressed, and the third regarding recidivism was not raised as a specific appeal reason as required by law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 341-bis cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if a ground for non-punishment or a recidivism issue was not previously deduced as a specific motive of appeal, as procedural law mandates such prior objection under penalty of inadmissibility.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MAIO DOMENICO nato a PALERMO il 04/01/1973 avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 373-24 DI MAI° OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure di cui al primo motivo dedotto nel ricorso - attinente alla ritenuta responsabilità per il reato contestato - non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto ed incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa della vicenda, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità (v. pag. 6 ove si da atto che l'imputato aveva inveito alla presenza di passanti sulla pubblica via);
Ritenuto che il secondo motivo di impugnazione, avente ad oggetto l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Ritenuto che la censura attinente alla mancata disapplicazione della recidiva non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d