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Ordinanza — n. 21222/2024 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed for genericity; lack of specific criticism regarding prison conditions renders appeal inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21222/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared Luigi Ferrara's appeal against the Ancona Court of Appeal inadmissible due to the generic nature of his grounds. Although Ferrara alleged a lack of water in the prison, he simultaneously engaged in threatening behavior toward police officers, which the Court noted but did not use to justify the dismissal. The Court ruled that the appeal failed because it lacked specific criticism linking the alleged facts to the contested decision, violating the requirement for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack a specific criticism of the contested decision, failing to establish a correlation between the alleged facts and the decision under review.

Parole chiave

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generic appeal grounds inadmissibility of appeal prison conditions claim threatening behavior specific criticism requirement minaccia nel diritto penale legittimazione a contestare licenza sciopero della fame

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 366 c.p.c.
art. 337 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARA LUIGI nato a NAPOLI il 15/05/1988 avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Ferrara Luigi; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deduce la carenza di uno degli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 337 cod. pen., è generico in quanto privo di una effettiva censura nei confronti della decisione impugnata; che il ricorrente, lungi dal contestare la direzione carceraria per la mancanza di acqua nell'istituto, ha posto in essere condotta minacciosa utilizzando espressioni intimidatorie nei confronti dell'appartenente alla Polizia Penitenziaria, tanto da essere necessario l'intervento di altro personale per ricondurre la situazione alla calma; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i