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Ordinanza — n. 21221/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as grounds are repetitive and generic, rejecting claims of non-absorption of offenses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21221/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Giraldin Angelo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found that the appellant's arguments regarding the existence of specific crimes and the lack of general mitigating circumstances were repetitive of issues already adequately refuted by the Court of Appeal. Furthermore, the claim regarding the non-absorption of the offense of resistance to a public official was deemed generic and inconsistent with the detailed reasoning of the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 341-bis cod. pen.; Art. 341 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: Appeals must be specific and substantive; generic or repetitive arguments that do not contradict the lower court's detailed reasoning result in the declaration of inadmissibility.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds generic argumentation non-absorption of offense resistance to public official procedural costs Cassazione ordinanza ricusazione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 337 cod. pen.
Art. 341-bis cod. pen.
Art. 341 cod. pen.
Art. 366 c.p.p.
art. 337 cod. pen
art. 341-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIRALDIN ANGELO nato a MOTTOLA il 15/08/1982 avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Giraldin Angelo; OSSERVA Ritenuto che il primo, terzo e quatto motivo sono riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha rilevato, quanto alla sussistenza del delitto di cui all'art. 337 cod. pen. come la condotta fosse complessivamente tesa ad ostacolare l'attività di controllo in quel frangente posta in essere (specie allorché il ricorrente toglieva dalle mani del verbalizzante la carta precettiva, la gettava in terra e profferiva le frasi enunciate nell'imputazione); che, quanto all'integrazione del delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen., la frase fosse di evidente contenuto offensivo; che, quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, fossero assenti gli elementi positivi, valorizzando i precedenti penali per furto, rapina e lesioni dolose; rilevato che il secondo motivo con cui il ricorrente deduce l'omesso "assorbimento" (in tali termini si esprime il ricorrente) del delitto di resistenza a pubblico ufficiale in quello di cui all'art. 341-bis cod. pen., oltre ad essere riproduttivo di censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello nella parte in cui ha comunque apprezzato le differenze esistenti tra le due ipotesi di reato contestate, è generico nella parte in cui non contrasta la puntuale motivazione della decisione su detto punto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci