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Ordinanza — n. 21220/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds lacking specific factual correlation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21220/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Anna Ferraiuolo inadmissible because the grounds were deemed generic and lacked specific factual correlation to the lower court's decision. The appellant argued regarding the integration of crimes under Articles 367 and 368 of the Penal Code, but the Court found these arguments merely repetitive of previously refuted points. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 367, 368 cod. pen.; An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to establish a specific link between the arguments presented and the reasoning of the contested decision.

Parole chiave

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generic grounds inadmissibility specific factual correlation repetitive arguments Italian criminal procedure Court of Cassazione reiterazione di reati penali ricorso per cassazione denuncia mendace

Disposizioni normative citate

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Art. 367 cod. pen.
che, si assume, avrebbe al più integrato il delitto di cui all'art. 367 cod. pen.
Art. 368 cod. pen.
236945); rilevato che l'ultimo motivo con cui si censura la ritenuta responsabilità in odine al delitto di cui all'art. 368 cod. pen. che, si assume, avrebbe al più integrato il delitto di cui all'art.
art. 368 cod. pen
236945); rilevato che l'ultimo motivo con cui si censura la ritenuta responsabilità in odine al delitto di cui all'art. 368 cod. pen.
art. 367 cod. pen
che, si assume, avrebbe al più integrato il delitto di cui all'art. 367 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRAIUOLO ANNA nato a NAPOLI il 06/02/1979 avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Ferraiuolo Anna; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi di ricorso sono generici in quanto privi di effettiva censura nei confronti della decisione impugnata; che, infatti, l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, c:he non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di asoecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato che l'ultimo motivo con cui si censura la ritenuta responsabilità in odine al delitto di cui all'art. 368 cod. pen. che, si assume, avrebbe al più integrato il delitto di cui all'art. 367 cod. pen.

è, altresì riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dala Corte di appello (pag. 4 sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il