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Ordinanza — n. 21217/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility and fact-based complaints regarding civil party status and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21217/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's conviction for insulting public officials and the validity of her civil party status. The court ruled that the civil party status was not properly challenged as it required specific objection to a prior ordinance, and fact-based complaints are inadmissible at the cassation level.

Regesto Legislator

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Art. 586 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1 lett. a) cod. proc. pen.: A civil party status must be specifically challenged as a defect of the prior ordinance; fact-based complaints and requests for alternative evaluation are inadmissible at the cassation level.

Parole chiave

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civil party status inadmissible appeal insult public officials cassation level fact-based complaints revisione della sentenza penale restituzione dei sussidi statali sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 586 cod. proc. pen.
Art. 360, n. 1 lett. a) cod. proc. pen.
Art. 341-bis cod. pen.
271/24 BIONDI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod.
art. 341-bis cod. pen
271/24 BIONDI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod.
art. 586 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 17713 del 15/02/2019, Quaranta, Rv. 275449
pen., doveva essere specificamente impugnata insieme alla sentenza, facendosi valere un vizio proprio di tale provvedimento, cosa che nel caso di specie non è avvenuta (Sez. 3, n. 17713 del 15/02/2019, Quaranta, Rv. 275449);
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIONDI CRISTIANA nato a MACERATA il 06/10/1971 avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 271/24 BIONDI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure di cui al primo motivo dedotto nel ricorso - relative alla pretesa inammissibilità della costituzione di parte civile - sono manifestamente infondate dal momento che l'ordinanza del 22 settembre 2021, in quanto soggetta al regime stabilito nell'art. 586 cod. proc. pen., doveva essere specificamente impugnata insieme alla sentenza, facendosi valere un vizio proprio di tale provvedimento, cosa che nel caso di specie non è avvenuta (Sez. 3, n. 17713 del 15/02/2019, Quaranta, Rv. 275449);

Ritenuto, quanto alle doglianze attinenti alla ritenuta responsabilità per il reato contestato (secondo e terzo motivo di ricorso), che le stesse non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto ed incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa della vicenda, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità; Ritenuto che parimenti manifestamente infondato è il motivo riguardante l'aumento per la continuazione essendo le espressioni offensive state rivolte a più pubblici ufficiali;

Ritenuto infine che anche la residua doglianza relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche - e di conseguenza all'eccessività del trattamento sanzionatorio - è priva di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così