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Ordinanza — n. 21216/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to generic and specific lack of motivation criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21216/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Mustafa Gafur's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Gafur argued the lower court's decision lacked proper motivation, but the court found his criticism too generic and devoid of specific factual correlation. The court ruled that an appeal must precisely link the alleged errors in the original decision to the specific grounds of the contested act, avoiding vague assertions.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 360, n. 6 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds of criticism are generic and lack specific indication of the correlation between the reasons of the contested decision and the grounds of the appeal.

Parole chiave

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generic appeal grounds lack of specific motivation inadmissible appeal c.p.c. Art. 360 vague criticism motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.c.
Art. 360, n. 6 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSTAFA GAFUR nato a PRISTINA( KOSOVO) il 26/08/1972 avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Mustafa Gafur; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione è generico in quanto privo di effettiva censura meramente evocata; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/