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Ordinanza — n. 21213/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for being mere complaints lacking specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21213/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction for a crime under Article 337 of the Penal Code, arguing for specific mitigating circumstances and alternative legal evaluations. The court rejected these arguments because they constituted mere factual complaints without specific legal grounds, which are not admissible in a court of cassation.

Regesto Legislator

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Art. 393-bis c.p.; Art. 59, comma 4 c.p.; Art. 360, n. 1 lett. a c.p.p.: Appeals to the Supreme Court must be based on specific legal errors, not mere complaints about factual assessments or requests for alternative evaluations of the case.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere factual complaint cassation admissibility mitigating circumstances general mitigation attenuazione della pena motivazione del mutamento giurisprudenza motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 393-bis c.p.
pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i primi due motivi dedotti nel ricorso - attinenti alla sussistenza della scriminante ex art. 393-bis e all'operatività dell'art.
Art. 59, comma 4 c.p.
393-bis e all'operatività dell'art. 59, comma quarto, cod.
Art. 360, n. 1 lett. a c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENEDETTO TOMMASO nato a PISTICCI il 07/07/1988 avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 236-24 BENEDETI-0 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i primi due motivi dedotti nel ricorso - attinenti alla sussistenza della scriminante ex art. 393-bis e all'operatività dell'art. 59, comma quarto, cod. pen. - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla richiesta di valutazione alternativa della vicenda, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità (v. pag. 4-5);

Ritenuto infine che anche la residua doglianza relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche - e di conseguenza all'eccessività del trattamento sanzionatorio - è priva di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag. 6); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso