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Ordinanza — n. 21211/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as grounds are repetitive and generic, failing to address lower court's specific reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21211/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Casangiu Nelu inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for reduced sentencing regarding evasion, recidivism, and lack of generic mitigating circumstances, but the Court found these arguments repetitive and generic. The court determined that the appeal did not engage with the precise reasoning of the Court of Appeal's judgment, rendering the grounds insufficient for review.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of the lower court's decision or are generic, failing to confront the specific reasoning provided in the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds generic arguments Cassazione ordinanza lack of specific engagement recidiva nell'infrazione precedenti penali rilevanti abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASANGIU NELU nato 1118/08/1973 avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Casangiu Nelu; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi di ricorso sono riproduttivi di identiche cesure adeguatamente confutate dalla Corte di appello e generici in quanto non si confrontano con la precisa motivazione della sentenza; che invero: quanto alla ritenuta responsabilità in ordine alle plurime ipotesi di evasione (primo motivo), i delitti fossero integrati sotto il profilo oggettivo e soggettivo essendo il ricorrente uscito dall'abitazione in cui era obbligato a rimanere; quanto alla contestata recidiva (terzo motivo), come proprio la realizzazione dei reati e le precedenti condanne dimostrassero un'indifferenza e disprezzo delle disposizioni impartite e giustificasse, in ragione della palesata maggiore pericolosità, il trattamento sanzionatorio più severo; quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (secondo motivo), come proprio la pluralità dei reati contestati deponesse per il carattere abituale della condotta; quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche (quarto motivo), come, a fronte di elementi pur addotti dalla difesa, non fossero valorizzabili elementi che superassero l'apprezzato profilo personologico del ricorrente già condannato in via definitiva per omicidio colposo e guida in stato di ebrezza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis