Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21209/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses civil appeals as inadmissible due to lack of reasonable doubt in acquittal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21209/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the civil appeals filed by Belfiore and Notarianni inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The lower court had acquitted the defendants, noting that the accusers' conduct was inconsistent with calumny and that the revocation of the mandate affected the entire law firm's professional relationship. The court rejected the request for reinforced reasoning, affirming that the appellate judgment's complete motivation on all aspects satisfied legal requirements for an acquittal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 596 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Civil appeals against acquittal are inadmissible if the lower court's reasoning excludes reasonable doubt regarding the defendant's innocence and the accusers' conduct lacks the elements of calumny.

Parole chiave

Generato dall'IA
civil appeal inadmissibility acquittal standard of proof calumny elements analysis reasonable doubt threshold Cassation procedural review censure procedurali condono delle spese procedurali motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 596 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile BELFIORE MARIA GRAZIA nato a LIPARI il 11/01/1968 dalla parte civile NOTARIANNI AURORA nato il 05/07/1963 nel procedimento a carico di: MANCUSO ANTONIO nato a MESSINA il 31/07/1964 LUCIANO NICOLA nato a MESSINA il 23/08/1960 UBERTALLI ANTONINO nato a MESSINA il 28/06/1960 MANCINONE GIACOMO nato a MESSINA il 29/06/1962 MANCUSO NICOLA nato a MESSINA il 24/03/1963 MANCUSO GIACOMO nato a MESSINA il 01/07/1971 MANCUSO ANTONINO nato a MESSINA il 14/04/1969 DE FRANCESCO ORAZIO nato a MESSINA il 05/12/1969 avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi delle parti civili ricorrenti Belfiore Maria Grazia e Notarianni Aurora e la memoria difensiva inviata il 30 aprile 2024 con cui si ribadiscono le ragioni del ricorso insistendo per l'accoglimento OSSERVA Rilevato che tutti i motivi dei ricorsi proposti dalla comune difesa risultano declinati in fatto e tesi a prospettare una valutazione e lettura alternativa delle risultanze processuali; che la Corte territoriale, con ragionamento ineccepibile e privo di illogicità e lacune, ha messo in evidenza le ragioni _a e te delle quali doveva escludersi, quantomeno in termini di certezza, -1/4A che i ricoFrenti tutti av ssero inteso calunniare le ricorrenti; che coerente risulta la parte della decisione che ha rilevato come la condotta dei denuncianti fosse funzionale a far emergere come nessun mandato si fosse inteso conferire ad altro legale dello Studio dell'avvocata Notarianni e che, pertanto, la revoca del mandato nei confronti di costei avesse fatto venir meno, inconsapevoli del mandato che si assumeva essere stato conferito anche ad altro legale dello stesso studio, ogni rapporto professionale con detto studio; che manifestamente infondata risulta la dedotta necessità di una "motivazione rafforzata" da parte del giudizio che è pervenuto ad esito assolutorio, tenuto conto che, alla luce della completa motivazione su ogni aspetto resa dalla Corte di appello, giurisprudenza di questa Corte non esige alcuna particolare e più penetrante motivazione se non quella ordinariamente richiesta; che in tal senso milita il diverso canone di giudizio che governa, rispettivamente, l'esito di assoluzione o di condanna, richiedendo solo il secondo di essi il differente parametro di giudizio del "al di là di ogni ragionevole dubbio"; rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamentc delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm