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Ordinanza — n. 21208/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against sentencing as generic and unsupported by new evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21208/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Hamdi Mohamed and Ivan Alin Florin inadmissible. The court found the arguments generic and repetitive of issues already adequately refuted by the Court of Appeal, which noted the defendants' prior criminal record and temporary absence from their residence. Consequently, the court upheld the original sentencing discretion exercised under Articles 132 and 133 of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; Appeals must be specific and not merely repetitive of refuted arguments to be admissible.

Parole chiave

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inadmissible appeals generic censure sentencing discretion prior criminal record penal code provisions pena pecuniaria non riscuotibile notifica tardiva dei difetti istanza tardiva di restituzione dei termini

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HAMDI MOHAMED nato il 30/08/1986 IVAN ALIN FLORIN nato il 27/11/1986 avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; U/( visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di Hamdi Mohamed e Ivan Alin Florin OSSERVA Rilevato che i ricorsi proposti dalla comune difesa risultano generici e riproduttivi di censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha evidenziato la mancanza di elementi per giustificare la concessione delle circostanze attenuanti generiche, facendo presente come Hamdi fosse soggetto già condannato a pena detentiva per delitto e che Ivan si fosse allontanato da alcuni giorni dall'abitazione ove era ristretto, valutazione complessivamente svolta in uno all'apprezzata pena individuata nel minimo edittale che esplicita il corretto esercizio del potere discrezionale riconosciuto dagli artt. 132 e 133 cod. pen.; rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il