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Ordinanza — n. 21206/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as recidivism prevents further sentence reduction and rebalancing of mitigating/aggravating factors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21206/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Guida Massimiliano inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellate court had already determined that no further sentence reduction was possible due to recidivism and that the balance between mitigating and aggravating circumstances could not be altered. Consequently, the Supreme Court upheld this conclusion, finding the appellant's arguments regarding sentencing vices to be repetitive and insufficiently refuted.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: When an appellate court has already established the impossibility of further sentence reduction due to recidivism and the inability to rebalance mitigating and aggravating circumstances, an appeal claiming sentencing vices is inadmissible as it reproduces already refuted arguments.

Parole chiave

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recidivism sentence reduction mitigating factors aggravating factors inadmissible appeal Corte di Cassazione procedural costs riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUIDA MASSIMILIANO nato a TARANTO il 15/04/1977 avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Guida Massimiliano; OSSERVA, Ritenuto che il ricorso con cui si deduce la sussistenza di vizi in merito al trattamento sanzionatorio è riproduttivo di censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha dato conto dell'impossibilità di una ulteriore riduzione della pena in ragione della ritenuta recidiva e dell'impossibilità di un differente bilanciamento tra attenuanti ed aggravanti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/05/