Italian Court dismisses appeal as generic recidivism argument is insufficient to overturn lower court's penalty increase.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by El Attar Adil inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued against a recidivism finding and a penalty increase, but the court noted his arguments were generic and already refuted by the appellate court. The decision relied on the lower court's assessment of multiple, similar, and temporally close convictions as proof of persistent criminal inclination and danger.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 99 cod. pen.; Art. 606 c.p.p.: A generic recidivism argument fails to overturn a penalty increase when the lower court has adequately established persistence of criminal stimuli through multiple, homogeneous, and proximate convictions.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL ATTAR ADIL nato il 01/12/1982 avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di El Attar Adil; OSSERVA Rilevato che il dedotto vizio in ordine alla ritenuta recidiva è generico e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte territoriale che, preso atto dell'errore di calcolo effettuato dal primo giudice in ordine alla pena, ha comunque stimato sussistenti i presupposti ai fini della contestata recidiva alla luce delle plurime, omogenee e temporalmente prossime condanne, elementi dimostrativi dell'apprezzata persistenza di stimoli criminogeni, di inclinazione delinquenziale e concreta pericolosità che hanno portato a giustificare l'incremento di pena ex art. 99 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1