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Ordinanza — n. 21202/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21202/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21202/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NARDELLA NAZZARIO nato il 04/05/1969 avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; • visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Nardella Nazzario; OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha valorizzato la personalità del ricorrente, gravato da numerosi precedenti penali, e la condotta che ha visto l'evaso spaventare ed infastidire gli avventori del bar in cui si era recato, litigando animatamente con la propria compagna, motivazione logica che dà conto della assenza di elementi positivi a sostegno delle richieste circostanze attenuanti generiche non sindacabile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eum tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 21202/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NARDELLA NAZZARIO nato il 04/05/1969 avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; • visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Nardella Nazzario; OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha valorizzato la personalità del ricorrente, gravato da numerosi precedenti penali, e la condotta che ha visto l'evaso spaventare ed infastidire gli avventori del bar in cui si era recato, litigando animatamente con la propria compagna, motivazione logica che dà conto della assenza di elementi positivi a sostegno delle richieste circostanze attenuanti generiche non sindacabile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eum tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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evasione all'obbligo di contribuzione elusione fiscale sanzioni pecuniarie condono del dazio uscita illegale dal paese sottrazione dell'iva
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NARDELLA NAZZARIO nato il 04/05/1969 avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; • visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Nardella Nazzario; OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha valorizzato la personalità del ricorrente, gravato da numerosi precedenti penali, e la condotta che ha visto l'evaso spaventare ed infastidire gli avventori del bar in cui si era recato, litigando animatamente con la propria compagna, motivazione logica che dà conto della assenza di elementi positivi a sostegno delle richieste circostanze attenuanti generiche non sindacabile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eum tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il