Cassation court dismisses appeal as generic regarding theft of water and non-compliance with non-prosecution grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were generic and failed to address specific appellate reasoning. The appellant challenged a conviction for theft of water from 2010 and a separate 2020 evasion charge, but the arguments did not align with the distinct legal issues or specific motivations used by the Court of Appeal. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: Appeals must be specific and grounded in the actual reasoning of the lower court; generic arguments regarding different crimes or non-compliance with specific appellate motivations result in inadmissibility.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO VASTO LUIGI PIO nato a FOGGIA il 19/10/1994 avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; NNN visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Lo Vasto Luigi Pio; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi di ricorso sono generici in quanto afferenti a delitti di furto di acqua risalenti al 2010, ipotesi differente dal delitto di evasione del 2 novembre 2020 (data rilevante ai fini della disciplina della prescrizione per cui vi è eccentrico motivo di ricorso), in ordine al quale è stata conferma la decisione del Tribunale; rilevato che anche l'ultimo motivo in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis si presenta generico poiché non si confronta con la specifica motivazione che ha reso sul punto la Corte di appello (differente da quella riportata nel ricorso e riferita ad altro fatto di reato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il