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Ordinanza — n. 21200/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and repetitive, rejecting arguments on passive resistance and flight details.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21200/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Giuseppe Di Stasi's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appeal generic, repetitive of arguments already refuted by the Court of Appeal, and lacking in factual substance regarding the alleged passive resistance. Consequently, the court rejected the attempt to re-evaluate evidence concerning the flight's impact on pedestrians and vehicles.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic, repetitive of already refuted arguments, and fails to provide new factual elements or legal reasoning distinct from the lower court's decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic and repetitive passive resistance Court of Cassazione procedural dismissal disobbedienza alla decisione dell'autorità assenza di persecuzione ripudiazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI STASI GIUSEPPE nato a CANOSA DI PUGLIA il 11/09/1994 avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Di Stasi Giuseppe; OSSERVA Ritenuto che il ricorso di presenta generico, riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello e versato in fatto, avendo la Corte di appello escluso che quella del ricorrente costituisse una mera resistenza passiva; che la decisione evidenzia, anche sulla base del contenuto della relazione di servizio acquisita ed utilizzata, le modalità attraverso cui si era svolta la fuga ed il concreto pericolo creato nei confronti di numerose auto e pedoni, tentando il ricorrente, attraverso la non consentita parziale estrapolazione di frammenti del compendio probatorio, di assegnare un differente significato agli elementi adeguatamente apprezzati dalla Corte territoriale nella competente sede di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il