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Ordinanza — n. 21198/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on recidivism and prescription, ruling repeated crimes extend limitation periods.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21198/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Ahmed Bazzazi inadmissible, rejecting his claims regarding recidivism and prescription. The court found that the lower court correctly identified the defendant's repeated crimes as evidence of increased social danger and determined that such recidivism legally extends the limitation period for prosecution. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 157, comma 2, cod. pen.; Art. 161, comma 2, cod. pen.: Repeated recidivism within five years constitutes a special aggravating circumstance that extends the base limitation period and the duration of any interruption periods.

Parole chiave

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recidivism prescription period limitation extension social danger Cassazione appeal criminal liability procedural costs aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 157, comma 2, cod. pen.
Art. 161, comma 2, cod. pen.
pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721 - 01
(Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAZZAZI AHMED nato il 20/07/1981 avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Bazzazi Ahmed; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si censura la ritenuta recidiva risulta riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha rilevato come la pluralità di reati, anche della stessa specie, commessi a poche ore di distanza l'uno dall'altro dimostra ampiamente l'accresciuta pericolosità sociale di cui è prova la successiva commissione di altri delitti; rilevato che il motivo attraverso il quale si deduce l'intervenuta prescrizione è manifestamente infondato, costituendo principio ormai consolidato quello a mente del quale (contrariamente alla giurisprudenza, rimasta isolata, indicata nel ricorso) la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, cornma secondo, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen. (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso