Italian Court dismisses appeals as generic and contradicted by lower court's factual findings on criminal conduct.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Scaglione and Conte inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The appellants argued for suspended proceedings and factual reclassification, but the court found their complaints generic and unsupported by the lower court's detailed reasoning regarding their criminal history and professional conduct. Consequently, the court ruled that the first-instance judgment's findings on the defendants' lack of merit for probation were logical and complete, leaving no room for review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 378 cod. pen.: Appeals must be specific and substantiated; generic complaints contradicting the lower court's factual reasoning are inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SCAGLIONE FRANCESCO nato a ADRANO il 27/04/1989 CONTE GIOVANNI nato a CATANIA il 18/11/1981 avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di Scaglione Francesco e Conte Giovanni OSSERVA Rilevato che i motivi dei ricorsi che censurano l'omessa sospensione del processo con messa alla prova risultano generici in quanto non si confrontano con la parte della decisione che, a prescindere dalle ragioni processuali, ha messo in rilievo come né il Conte, in quanto gravato da plurimi precedenti, né lo Scaglione, che aveva dimostrato particolare scaltrezza e "professionalità" nel portare a compimento il reato, fossero meritevoli di accedere a tale istituto, rendendo sul punto motivazione in fatto logica e completa (pagg. 3 e 4) non sindacabile in sede di legittimità; rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo del ricorso di Conte che deduce la omessa riqualificazione dei fatti nell'ipotesi di cui all'art. 378 cod. pen. che risulta riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello con corretti riferimenti in fatto e diritto (pag. 6); rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso