Italian court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds lacking specific connection to the lower court's decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Rossitto Ivan inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the appeal's grounds regarding the non-punishability of tax evasion under Article 131-bis of the Penal Code were too generic and lacked a specific connection to the appealed judgment. Consequently, the appeal was rejected because it failed to demonstrate how the cited legal provisions directly addressed the specific facts of the lower court's ruling.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to establish a specific correlation between the arguments raised and the facts or legal reasoning of the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSITTO IVAN nato a SIRACUSA il 12/10/1986 avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Rossitto Ivan; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deduce l'omessa applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. in ordine al delitto di evasione è generico in quanto privo di effettiva censura meramente evocata; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/