Cassation court dismisses appeal for genericity, rejecting lack of comparison with lower court decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Alessandro Genna inadmissible due to the generic nature of his arguments. Genna challenged the Palermo Court of Appeal's ruling on charges of threats and obstruction, arguing the lower court failed to compare his specific defenses with the decision. The court rejected this claim, holding that the appeal lacked necessary specificity by merely citing precedent without addressing the factual correlation between the lower court's findings and the appellant's stated reasons.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack a specific comparison with the contested decision, failing to demonstrate the correlation between the appellant's arguments and the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENNA ALESSANDRO nato a ERICE il 31/08/1998 avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Genna Alessandro; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deduce l'insussistenza dei delitti di cui agli artt. 81 e 337 cod. pen. è generico in quanto privo di confronto (ci si limita ed enunciare giurisprudenza di legittimità) con la decisione impugnata che ha ben chiarito di come le minacce del ricorrente fossero finalizzate ad evitare il controllo e il sequestro del mezzo; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1