Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for being generic and repetitive of lower court findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Rapicavoli Giuseppe inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appellant's arguments regarding recidivism and mitigating circumstances were generic and merely repeated issues already thoroughly refuted by the Court of Appeal. Consequently, the decision was based on the procedural defect of the appeal rather than a re-evaluation of the substantive facts concerning the defendant's absence and insensitivity to judicial orders.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and does not raise new specific grounds distinct from those already decided by the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAPICAVOLI GIUSEPPE nato a CATANIA il 20/09/1985 avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Rapicavoli Giuseppe OSSERVA Rilevato che il motivo con cui si censura la ritenuta recidiva ed il mancato riconoscimento delle circostanza attenuanti generiche è generico e riproduttivo di identiche questioni adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha messo in risalto, dopo aver rievocato la condotta che lo aveva visto assente dal luogo di detenzione per un lungo lasso di tempo e la assoluta insensibilità agli ordini impartiti dall'Autorità giudiziaria, l'assenza di elementi positivamente apprezzabili e la palesata proclività al delitto; rilevato il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/