Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new grounds and rejection of recidivism argument.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Bruno Francesco inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of recidivism, arguing for an attenuation under Article 385 of the Penal Code. The court rejected this because the appellate court had already thoroughly refuted the argument, noting that the multiple crimes demonstrated high social danger and that the cited mitigation was inconsequential in this context.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it reproduces grounds already adequately refuted by the appellate court, as the new argument lacks relevance to the case's specific circumstances and fails to alter the established legal assessment.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNO FRANCESCO nato a NAPOLI il 16/12/1975 avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Bruno Francesco OSSERVA Rilevato che il motivo con cui si censura la ritenuta recidiva risulta riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in risalto come i plurimi reati per i quali risulta gravato, alcuni dei quali specifici, palesano la spiccata pericolosità sociale; rilevato che eccentrico risulta l'appena accennato riferimento all'attenuante di cui al quarto comma dell'art. 385 cod. pen. inconferente nel caso in esame; rilevato il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/