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Ordinanza — n. 21188/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against criminal sentencing for recidivism and excessive punishment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21188/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Zappalà Giuseppe and Ravasco Santo inadmissible. The appellants argued against the court's finding of recidivism and the excessive nature of the sentence, but the lower court had already adequately refuted these claims based on significant prior criminal records. The supreme court upheld the original judgment, emphasizing that the functional realization of escape and violation of special surveillance measures justified the penalties imposed.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; The Court of Cassation holds that appeals challenging recidivism findings or excessive sentencing are inadmissible when the lower court has already properly evaluated prior records and established the functional realization of the underlying crimes.

Parole chiave

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criminal recidivism excessive punishment special surveillance escape from custody inadmissible appeal Cassa delle ammende sentencing review aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
4 e 5); rilevato che i motivi di entrambi i ricorrenti afferenti al trattamecto sanzionatorio ritenuto eccessivo, risultano manifestamente infondati e riproduttivi di analoghe censure smentite in sede di gravame; la Corte territoriale ha dato conto dei presupposti previsti dall'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
4 e 5); rilevato che i motivi di entrambi i ricorrenti afferenti al trattamecto sanzionatorio ritenuto eccessivo, risultano manifestamente infondati e riproduttivi di analoghe censure smentite in sede di gravame; la Corte territoriale ha dato conto dei presupposti previsti dall'art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ZAPPALA' GIUSEPPE nato a CATANIA il 19/06/1994 RAVASCO SANTO nato a CATANIA il 15/01/1994 avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di Zappalà Giuseppe e Ravasco Santo OSSERVA Rilevato che il primo motivo di ricorso di Ravasco Santo con cui si censura la ritenuta recidiva risulta riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che, a fronte del motivo teso unicamente a smentire l'aumentata pericolosità, ha apprezzava il carattere significativo dei precedenti penali idonei a dimostrare la maggiore pericolosità (pag. 4 e 5); rilevato che i motivi di entrambi i ricorrenti afferenti al trattamecto sanzionatorio ritenuto eccessivo, risultano manifestamente infondati e riproduttivi di analoghe censure smentite in sede di gravame; la Corte territoriale ha dato conto dei presupposti previsti dall'art. 133 cod. pen. e valorizzato per entrambi i ricorrenti la funzionale realizzazione, rispettivamente, dei reati di evasione e violazione della misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Catania, per tentare di commettere un furto pluriaggravato; rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i