Cassation court dismisses appeals as generic and fact-based, rejecting self-defense claims and witness credibility arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeals filed by Sini Palmiro and Sini Antonello inadmissible due to their generic nature and reliance on factual disputes rather than legal errors. The appellants argued for self-defense under Article 393-bis of the Penal Code and questioned the credibility of witness Sanna, but the court found these arguments merely repetitive of the first instance judgment. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 393-bis cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: Appeals must be based on specific legal grounds; generic factual disputes or re-litigation of merits without new legal arguments render them inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SINI PALMIRO nato a SORSO il 18/03/1951 SINI ANTONELLO nato a SASSARI il 16/03/1976 avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; U2) N visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di Sini Palmiro e Sini Antonello OSSERVA Rilevato che i motivi dei ricorsi della comune difesa risultano generici e declinati in fatto; ritenuto che generico risulta il primo motivo con cui si assume che i ricorrenti avessero agito per legittima difesa e comunque in presenza dei presupposti dell'esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen., avendo la Corte territoriale evidenziato le fasi dell'aggressione portata alla persona offesa anche, per quel che concerne Sini Palmiro, con l'uso di un coltello in ordine al quale i testi hanno concordemente riferito; rilevato che generico risulta il secondo motivo con cui si assume l'inattendibilità della teste Sanna, persona presente per caso sul posto che ebbe a rendere dichiarazioni in linea con quelle della persona offesa ed altro teste; rilevato che generico risulta il terzo motivo che riprende i motivi, sulla cui inammissibilità si è detto, primo e secondo circa la sussistenza delle esimenti, sull'assunto dell'erronea valutazione del compendio probatorio, al contempo tentando di assegnare una diversa valenza allo stesso adeguatamente apprezzato nella competente sede di merito; rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci