Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise exclusion of punishability claim at first instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Salvatore Ferraiuolo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The first ground was rejected because the claim for exclusion of punishability under Article 131-bis of the Penal Code was not raised during the merits phase. The second ground was dismissed as manifestly unfounded since the appellate court had already considered mitigating circumstances and found no basis for further reduction. Consequently, the appeal failed to meet procedural requirements for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: The claim for exclusion of punishability must be raised at the merits stage; failure to do so renders the subsequent appeal inadmissible, and generic requests for better balancing of mitigating circumstances are rejected if the lower court has already addressed them.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRAIUOLO SALVATORE nato a NAPOLI il 19/03/1988 avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; • visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Ferraiuolo Salvatore OSSERVA Rilevato che il primo motivo con cui si deduce l'omessa declaratoria ex art. 129 cod. proc. pen. in considerazione della sussistenza dei presupposti per poter concedere la causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.
è indeducibile in quanto non ha formato oggetto di richiesta in sede di merito (neppure nelle conclusioni in udienza); rilevato che il secondo motivo con cui si richiede un più favorevole bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato e generico, avendo la Corte di appello dato conto delle ragioni per cui non era possibile, alla luce della congrua pena irrogata dal primo giudice, una ulteriore riduzione della stessa, mentre l'ipotizzata concessione delle attenuanti generiche ritenute equivalenti (in tali termini si esprime il ricorso) contrasta con le decisioni di merito che non risulta abbiano concesso le stesse; rilevato il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i