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Ordinanza — n. 21185/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as grounds are unoriginal or lack substantive argumentative merit under criminal procedure law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21185/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by Catarama Andrei and Giacalone Pietro inadmissible. The court found that the appellant's arguments regarding the court's conduct were merely reproductions of issues already refuted by the lower court, while the complaint about omitted conclusions was unfounded because the submitted conclusions lacked any substantive argumentation. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: Appeals are inadmissible when their grounds are merely reproductions of refuted arguments or when the alleged omission of conclusions does not constitute a concrete exercise of the right to defense due to the absence of substantive argumentation.

Parole chiave

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criminal procedure appeals inadmissible grounds omitted conclusions right to defense substantive argumentation reproductive censure procedural costs nullità procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.
277876), mentre, dall'altro, l'omessa valutazione in sentenza delle conclusioni inviate dalla difesa a mezzo PEC secondo quanto previsto dalla disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, è causa di nullità generale a regime intermedio, ex art. 178, comma 1, lett.
Art. 366 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 48770 del 24/10/2019
Sez. 2, n. 25365 del 16/02/2023, El Abbassi
pen., solo allorché dette conclusioni abbiano un effettivo contenuto argomentativo e costituiscano concreto esercizio del diritto di difesa (Sez. 2, n. 25365 del 16/02/2023, El Abbassi, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CATARAMA ANDREI nato il 14/07/1995 GIACALONE PIETRO nato a ALCAMO il 01/04/1993 avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di Catarama Andrei e Giacalone Pietro e la memora del difensore di fiducia di Caratama con cui si insiste per l'accoglimento del ricorso, confutando il contenuto della nota con cui veniva comunicato il preliminare vaglio di inammissibilità del ricorso OSSERVA Rilevato che i motivi del ricorso di Catarama Andrei con cui si censura la ritenuta responsabilità in ordine al reato sono riproduttivi di censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello nella parte in cui ha preso in esame la condotta posta in essere dal ricorrente tesa ad impedire l'attività di perquisizione in atto (pag. 4 e 5); rilevato che il motivo con cui Giacalone censura l'omessa indicazione delle conclusioni della difesa è manifestamente infondato, tenuto conto che, da un canto, secondo pacifica giurisprudenza di questa Corte, l'omessa indicazione in sentenza delle conclusioni delle parti non costituisce motivo di nullità della pronuncia (Sez. 4, n. 48770 del 24/10/2019, Rv. 277876), mentre, dall'altro, l'omessa valutazione in sentenza delle conclusioni inviate dalla difesa a mezzo PEC secondo quanto previsto dalla disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, è causa di nullità generale a regime intermedio, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., solo allorché dette conclusioni abbiano un effettivo contenuto argomentativo e costituiscano concreto esercizio del diritto di difesa (Sez. 2, n. 25365 del 16/02/2023, El Abbassi, Rv. 284865); che le conclusioni, nel caso di specie, sono prive di argomentazione alcuna, limitandosi le stesse a richiedere l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste/non costituisce reato e la concessione delle circostanze attenuanti generiche; rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così