Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of new grounds and contradictory factual findings by the appellate court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Sechi Gianfranco inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellate court had already thoroughly refuted arguments regarding the appellant's subjective and objective liability, his escape from home detention, and the lack of general mitigating circumstances. Since the appeal merely reproduced these previously answered issues without presenting new facts or legal grounds, the court found no basis to reopen the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces issues already adequately refuted by the appellate court without introducing new facts or legal arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SECHI GIANFRANCO nato a LA SPEZIA il 30/12/1967 avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; • visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Sechi Gianfranco, vista la memoria presentata dal difensore in data 1 maggio 2024 con cui si insiste nei motivi di ricorso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata OSSERVA Rilevato che i motivi di ricorso con cui si censura la ritenuta responsabilità (in punto di elemento oggettivo e soggettivo), la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sono riproduttivi di identiche questioni adeguatamente confutate con corretti argomenti in fatto e diritto dalla Corte di appello che ha rilevato come il ricorrente, fosse uscito dall'abitazione ove era ristretto in misura detentiva domiciliare per fumare e bere una birra, evenienza che deponeva per la volontaria condotta di evasione come emergente dalle stesse modalità dell'azione, ha negato che il fatto, commesso in tempo di notte (ore 22,30) e senza una seria necessità, potesse essere ritenuto di scarsa offensività, al contempo valorizzando i plurimi procedimenti e la condotta successiva (evasione posta in essere poco tempo dopo) per giustificare le negate attenuanti generiche; ritenuto che il ricorso tende, altresì, a fornite una lettura differente dei fatti per come ricostruiti nelle competenti sedi di merito nella parte in cui, con il primo motivo si vorrebbe sostenere che il ricorrente sia rimasto sulla soglia di casa, evenienza non corrispondente agli accertamenti che facevano emergere come costui fosse nei pressi dell'abitazione ma al suo esterno; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così