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Ordinanza — n. 21183/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds lacking specific factual critique regarding calumny charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21183/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Francesco Giallongo inadmissible due to the generic nature of his arguments against the lower court's finding of responsibility for calumny. The appellant's claims merely reproduced established legal principles without articulating a specific critique connecting them to the facts, such as the conscious falsity of the lost title report or the strategic choice of filing the complaint at a different station. Consequently, the court ruled that the appeal was already adequately addressed by the Court of Appeal and ordered the appellant to bear the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack a specific critique linking legal principles to the case facts, as they must not merely reproduce principles already adequately treated by the lower court.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds calumny charges specific factual critique procedural costs falsificazione di valori di bollo ufficiali denuncia mendace inchiesta per falsità atti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIALLONGO FRANCESCO nato a PALERMO il 07/09/1965 avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Giallongo Giuseppe; OSSERVA Ritenuto che i due motivi di ricorso con cui si censura la ritenuta responsabilità in ordine al delitto di calunnia sono generici in quanto privi di articolata critica (riproducono plurimi principi giurisprudenziali senza alcun collegamento con i fatti di causa) e riproduttivi di motivi già adeguatamente trattati dalla Corte di appello quanto ad integrazione dell'ipotesi di reato, specie nella parte in cui è stata messa in risalto la consapevole falsità della denuncia di smarrimento del titolo consegnato alcuni giorni prima alla persona offesa e la scelta di presentare la denuncia presso una Stazione dei Carabinieri immediatamente dopo il colloquio intervenuto presso altra Stazione dei Carabinieri al cui Comandante era stato espressamente rappresentato la volontà di impedire l'incasso dell'assegno in considerazione di ipotizzata violazione della normativa antiriciclaggio (e non anche per lo smarrimento del titolo come dichiarato in denuncia); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il