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Ordinanza — n. 21179/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded grounds and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21179/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Xhahysa Artur inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for acquittal on charges of resisting a public official and assault, claiming the lower court failed to identify him as the material author and omitted expert analysis on a forged document. The court rejected these arguments as manifestly unfounded, noting that the second ground regarding the forged document was not raised during the appellate proceedings, and the first ground did not sufficiently challenge the factual findings already thoroughly refuted by the Court of Appeal.

Regesto Legislator

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Art. 337, 583, 477, 482 cod. pen.; Appeals are inadmissible when grounds are manifestly unfounded, not properly deduced, or repetitive of censure already adequately refuted by the appellate court.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal manifestly unfounded resisting public official forged document procedural defect criminal appeal Court of Cassazione permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 583 cod. pen.
Art. 477 cod. pen.
Art. 482 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: XHAHYSA ARTUR nato il 31/07/1973 avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Xhahysa Artur OSSERVA Rilevato che i motivi dedotti in relazione alla condanna per i reati di cui agli artt. 337, 583, 477 e 482 cod. pen. sono inammissibili perché manifestamente infondati, non dedotti e riproduttivi di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione con riferimento all'identificazione del ricorrente quale autore materiale dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, non si confronta con la sentenza impugnata, che dà ampiamente conto degli elementi di fatto e di diritto posti a base dell'affermazione della responsabilità penale del ricorrente, riconosciuto con certezza dal verbalizzante che aveva avuto modo di osservarlo attentamente durante la lunga fase delle operazioni; osservato che il secondo motivo di ricorso con cui si deduce la omessa perizia sul documento falso, è inammissibile perché non dedotto in appello (né con l'atto introduttivo né in sede dibattimentale); rilevato che in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui al terzo motivo, adeguata risulta la motivazione sul punto resa dalla Corte di appello che, dopo aver evidenziato la consistenza della condotta, ha ritenuto insussistenti elementi tali da mitigare la pena ritenuta adeguata e, pertanto, dando conto delle ragioni alla base della mancata concessione della richiesta attenuante; rilevato il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de