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Ordinanza — n. 20987/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20987/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20987/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SURACI GIANDOMENICO nato a REGGIO CALABRIA il 03/11/1973 avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Giandomenico Suraci col primo motivo di ricorso - nel quale il difensore si duole della violazione dell'art. 192, secondo comma, cod. pen. in relazione all'art. 423 cod. pen. - non sono consentite in sede di legittimità, in quanto manifestamente infondate, in fatto e reiterative di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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art. 423 cod. pen; Ordinanza — n. 20987/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 192, secondo comma, cod. pen. in relazione all'art. 423 cod. pen. - non sono consentite in sede di legittimità, in quanto manifestamente infondate, in fatto e reiterative di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata.

Parole chiave

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danni da incendio incendio intenzionale assicurazione privata contro gli incendi lotta contro gli incendi prodotto infiammabile indizio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 423 cod. pen
in relazione all'art. 423 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SURACI GIANDOMENICO nato a REGGIO CALABRIA il 03/11/1973 avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Giandomenico Suraci col primo motivo di ricorso - nel quale il difensore si duole della violazione dell'art. 192, secondo comma, cod. pen. in relazione all'art. 423 cod. pen. - non sono consentite in sede di legittimità, in quanto manifestamente infondate, in fatto e reiterative di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata.

Invero, in essa la Corte di appello di Reggio Calabria evidenzia che: - l'esplosione dell'incendio della bottega di panetteria di cui era titolare Suraci, avvenuta alle ore 1.45 circa, deve essere riconducibile al medesimo, presente all'interno del locale alle ore 1.00 (come da deposizione del teste Aversa), anche considerato che le saracinesche della medesima si presentavano chiuse e rigonfie verso l'esterno, a dimostrazione di come le stesse non fossero state forzate e di come le fiamme si fossero propagate dall'interno; - gli spostamenti di quella sera dell'imputato non appaiono incompatibili con quanto riferito dal teste; - altamente significativa della responsabilità di Suraci è la stipula della polizza assicurativa con la società Cattolica Assicurazioni per quella specifica annualità, prossima peraltro alla scadenza.

Osservato che manifestamente infondato è il rilievo difensivo secondo cui il reato si sarebbe estinto per prescrizione prima della pronuncia di secondo grado, di cui al secondo motivo di ricorso, in quanto il termine massimo di prescrizione, considerate le sospensioni, risulta essere scaduto 11. gennaio 2024 e, quindi, dopo la pronuncia della Corte di appello di Reggio Calabria. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 magg