Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 20983/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against probation revocation due to manifestly unfounded criticism of reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20983/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Santo Tempera inadmissible, ordering him to pay legal costs and a fine. Tempera argued that the probation measure was revoked due to a flaw in the trial court's reasoning regarding the timing of a new offense. The court rejected this claim, noting the lower court correctly identified the offense occurred while Tempera was already on home detention for the same crime, rendering the probation inappropriate.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: An appeal against a probation revocation order is inadmissible if the criticisms regarding the reasoning are manifestly unfounded and fail to demonstrate a violation of the principle of self-sufficiency.

Parole chiave

Generato dall'IA
probation revocation inadmissible appeal flawed reasoning home detention recidivism risk legal costs Cassa delle ammende dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 366 cod. proc. pen.
artt. 110 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TEMPERA SANTO nato a CATANIA il 29/10/2001 avverso l'ordinanza del 17/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Santo Tempera - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione in relazione alla revoca della misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali - sono manifestamente infondate. Invero, il Tribunale di sorveglianza di Catania nell'ordinanza impugnata osserva che: - nel settembre 2022 veniva concessa a Tempera la misura alternativa dell'affidamento in prova; - successivamente si veniva a conoscenza della commissione da parte del ricorrente del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 DPR 309/90 fino al febbraio 2022; - prima della concessione dell'affidamento in prova, il reo si trovava agli arresti domiciliari esecutivi proprio per il fatto (di cui all'art. 73 DPR 309/90) per cui si era ritenuto di concedere la misura alternativa.

E conclude che, se i Giudici della sorveglianza fossero stati a conoscenza della commissione del suddetto reato durante l'esecuzione degli arresti domiciliari per fatto dello stesso tipo, non avrebbero concesso la suddetta misura alternativa in ragione sia dell'evidente sua inidoneità ad assicurare la prevenzione del pericolo di recidiva sia della pericolosità sociale del reo. Rilevato, pertanto, che il ricorso - nel quale si insiste genericamente sul fatto che il reato, su cui sarebbe stata fondata la revoca dell'affidamento in prova, non sarebbe stato commesso fino al febbraio 2022 ma fino al 26 novembre 2021, peraltro allegando meri stralci di ordinanza di custodia cautelare, in violazione del principio di autosufficienza - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggio