Cassation dismissed appeal as execution judge is not bound by prior judgment on penalty recalculation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the execution judge's recalculation of the sentence under the rules of continued offenses, arguing for a different assessment. The court ruled that the execution judge is not bound by the prior judgment except for identifying the most serious crime and must strictly adhere to statutory penalty limits, which were correctly applied here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 cod. proc. pen.; Art. 187 disp. att. cod. proc. pen.; Art. 135 cod. pen.; Art. 81 cod. pen. The execution judge is not bound by the prior judgment regarding the recalculation of the sentence, provided the most serious crime is correctly identified and statutory penalty limits are respected.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUDRESSA AZEDDINE nato il 28/10/1988 avverso l'ordinanza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Aziedtine Boudressa ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione. Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso, sono manifestamente infondati, atteso che il giudice dell'esecuzione, nella rideterminazione della pena in seguito all'applicazione della disciplina del reato continuato ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., non è vincolato dal giudicato se non nella individuazione del reato più grave, che deve avvenire a norma dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen, e deve solo rispettare i limiti di cui al comma 1 dell'alt. 81 cod. pen ed al comma 2 dello stesso art. 671 cod. proc. pen (previo ragguaglio tra le pene di genere diverso ai sensi dell'art. 135 cod. pen.), limiti nel caso di specie puntualmente osservati.
Ricordato che il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione della pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01). Osservato che, nel caso specifico, il giudice dell'esecuzione ha espresso razionalmente i criteri sulla cui base ha realizzato l'incremento di pena per il reato satellite di cui alla sentenza GUP Tribunale Bergamo del 21/07/2022 (non indifferente quantitativo di droga spacciata, tipologia e buona qualità della sostanza stupefacente, pregressi prec:edente del Boudressa che depongono per il suo inserimento nel tessuto criminale dello spaccio)..
Preso atto che le censure, oltre a denunciare asserito difetto di motivazione non emergente dalla lettura del provvedimento impugnato, attengono tutte al merito e invocano, sostanzialmente, una nuova valutazione di merito, non consentita in sede di legittimità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos