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Ordinanza — n. 20980/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20980/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20980/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROGAZIONE GIUSEPPE nato a CATANIA il 13/04/1974 avverso l'ordinanza del 10/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di AKCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Giuseppe Rogazione, relative alla violazione dell'art. 54 I. 26 luglio 1975, n. 354 ed al vizio di motivazione, avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Ancona di rigetto (per quanto qui di interesse) del reclamo avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Ancona - in particolare la difesa si duole dell'esclusione della liberazione anticipata in relazione ai semestri dal 10/10/2018 al 10/10/2021 - sono inammissibili in quanto manifestamente infondate.

Regesto Legislator

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art. 391 ter cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 20980/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale assistenza riabilitativa messa in libertà provvisoria riabilitazione prescrizione della pena ripristino dell'effetto sospensivo

Disposizioni normative citate

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art. 391 ter cod. pen
1.n essa si evidenzia che Rogazione, in data 24/11/2020, incorreva in una grave violazione disciplinare per cui veniva sanzionato con 15 giorni di EAC, in relazione ad una condotta (veniva sorpreso in possesso di un telefono cellulare) integrante anche il reato di cui all'art. 391 ter cod.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROGAZIONE GIUSEPPE nato a CATANIA il 13/04/1974 avverso l'ordinanza del 10/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di AKCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Giuseppe Rogazione, relative alla violazione dell'art. 54 I. 26 luglio 1975, n. 354 ed al vizio di motivazione, avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Ancona di rigetto (per quanto qui di interesse) del reclamo avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Ancona - in particolare la difesa si duole dell'esclusione della liberazione anticipata in relazione ai semestri dal 10/10/2018 al 10/10/2021 - sono inammissibili in quanto manifestamente infondate.

Considerato, inoltre, che tali doglianze sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati dall'ordinanza impugnata e disattese con motivazione congrua, logica e priva di forme di contraddittorietà. 1.n essa si evidenzia che Rogazione, in data 24/11/2020, incorreva in una grave violazione disciplinare per cui veniva sanzionato con 15 giorni di EAC, in relazione ad una condotta (veniva sorpreso in possesso di un telefono cellulare) integrante anche il reato di cui all'art. 391 ter cod. pen., per cui interveniva sentenza di patteggiamento: tale episodio per la sua gravità consentiva di estendere retroattivamente ai semestri antecedenti (a partire quindi dal 10/10/2018) il negativo giudizio circa la reale ed effettiva partecipazione all'opera di rieducazione; quanto al semestre successivo (10/04/2021- 10/10/2021) il Tribunale richiamava il rilevo disciplinare commesso i 01/10/2021, sanzionato con 5 giorni di esclusione dalla attività in comune, osservando come lo stesso, lungi dall'essere un episodio isolato si innestava in un quadro di precedenti atteggiamenti polemici e provocatori nei confronti degli operatori; anch'esso, con motivazione scevra da aporie logiche, era ritenuto incompatibile con l'adesione reale ed effettiva al trattamento rieducativo;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos